ANIMALI: FINALMENTE INASPRIREMO LE PENE PER CHI MALTRATTA E UCCIDE! 

on. brambilla intergruppo


“Al via l’iter per l’approvazione della proposta di legge che ho depositato alla Camera: il reato di abbandono diventa maltrattamento e chi maltratta un animale o lo uccide verrà punito più severamente!”. A prometterlo a tutti coloro che amano e rispettano gli animali l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la difesa dell’ambiente – cui aderiscono numerosi parlamentari di tutte le forze politiche – che si è ricostituito nella XIX legislatura e si è presentato oggi con le sue proposte.

“C’è ampio consenso tra le forze politiche, manifestato anche in campagna elettorale – sottolinea la presidente Brambilla, affiancata dai componenti dell’ufficio di presidenza – per affrontare il tema della risposta da dare al fenomeno sempre più diffuso della violenza contro gli animali”. L’on. Brambilla è prima firmataria di una proposta organica in materia, l’AC30, il cui esame è già stato annunciato dalla commissione Giustizia. Il testo modifica in più punti il codice penale e prevede il carcere nei casi più gravi.

“Dalla legislatura precedente – spiega la presidente dell’Intergruppo – abbiamo ricevuto in eredità la storica riforma della Costituzione, alla quale ho personalmente lavorato per tre legislature. Di qui prendiamo le mosse per affrontare alcuni problemi che ci trasciniamo da tempo e che richiedono, ad avviso mio e dei colleghi, soluzioni legislative. La nostra priorità è l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali e altri interventi “di accompagnamento” sul codice penale”.

In particolare il testo innalza i limiti della pena per il reato di uccisione portandolo dagli attuali “da quattro mesi a due anni” a “da due a sei anni”, mentre per quello di maltrattamento si passa dagli attuali “da tre a 18 mesi” a “da uno a cinque anni”, ma sempre accompagnati da una multa che può variare dai 5mila ai 30mila euro. Oggi la pena pecuniaria è alternativa a quella detentiva.

“Inoltre – aggiunge la presidente dell’Intergruppo – la proposta di legge attribuisce al reato di abbandono le stesse pene del maltrattamento, che passano così da massimo un anno di carcere a cinque, e introduce nel codice penale le norme contro esche e bocconi avvelenati, oggi dettate solo da un’ordinanza ministeriale”.

“Maltrattamenti e uccisioni per crudeltà e senza necessità – ricorda l’on. Brambilla – sono all’ordine del giorno, ormai trovano ampia eco anche sui social e richiedono efficaci misure di “deterrenza” penale. Mi pare evidente che occorrono sanzioni più pesanti, di natura detentiva e pecuniaria”.

Il video è visibile al link https://youtu.be/8CuCxKevyhM e scaricabile al link https://drive.google.com/file/d/1Bvox8rfBgaqEPARiyTYy8G5vcvDS1ULB/view?usp=share_link

SCHEDA TECNICA

Alcune modifiche introdotte dalla Proposta di legge N. 30 -Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali- a firma dei deputati BRAMBILLA, RIZZETTO, ASCARI, CAROTENUTO, SERGIO COSTA, EVI, GALLO, SACCANI JOTTI

Il testo propone di modificare la rubrica del titolo del titolo IX-bis, libro secondo del codice penale, per passare dalla tutela diretta a quella indiretta. Quindi non più “Dei delitti contro il sentimento per gli animali “ma “Dei delitti contro gli animali”: è indispensabile in quanto l’animale non può e non deve costituire il mero oggetto del reato ma assurge al rango di interesse giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici.

La proposta inoltre:

  • innalza i limiti edittali della pena detentiva per il delitto di uccisione ex art. 544-bis c.p.: dagli attuali “da 4 mesi a 2 anni” a “da 2 a 6 anni”. Anche se il limite superiore fosse innalzato a 5 anni ciò sarebbe sufficiente per escludere la messa alla prova ex art. 168-bis (pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni); l’affidamento ai servizi sociali (3 anni); la sospensione condizionale della pena (condanna alla reclusione non superiore a 2 anni).
  • innalza i limiti edittali della pena detentiva per il delitto di maltrattamento 544-ter c.p.: dagli attuali “da 3 a 18 mesi” a “da 1 a 5 anni” sempre accompagnati da una multa che può variare da 5.000 a 30.000 euro. Oggi la pena pecuniaria è alternativa alla pena detentiva. Altrimenti si potrebbe considerare la soluzione introdotta nell’ordinamento penale francese che prevede per il maltrattamento da 2 a 3 anni di reclusione e la multa da euro 30.000 e 45.000. Se dal fatto deriva la morte dell’animale la pena sale fino a 5 anni di reclusione ed euro 75.000 di multa.
  • contiene l’abrogazione dell’art. 727 c.p. (abbandono di animale domestico) poiché rientra espressamente nella condotta più grave di maltrattamento.
  • aumenta la pena detentiva per il reato di combattimenti tra animali, fenomeno legato alle zoomafie, dagli attuali “da 1 a 3 anni” a “da 2 a 4 anni” ed estende la punibilità con pena pecuniaria a chiunque partecipi a qualsiasi titolo a questi eventi, anche solo assistendovi.
  • esclude dall’ applicazione dell’istituto della “particolare tenuità del fatto” i reati di maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietati, combattimenti tra animali e traffico illecito animali da compagnia.
  • introduce nel codice penale le norme contro esche e bocconi avvelenati oggi dettate solo da un’ordinanza ministeriale, reiterata ogni anno. Il nuovo articolo 441-bis (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) è inserito tra i delitti contro l’incolumità pubblica perché la fattispecie, oltre ad essere insidiosa e diffusa, è plurioffensiva, pericolosa per la persona, gli animali e l’ambiente.
  • prevede l’intervento delle associazioni animaliste anche nei giudizi cautelari reali, di appello e di riesame di sequestro preventivo e probatorio.
  • introduce il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento da parte dell’indagato, imputato anche in assenza di sequestro fino a sentenza definitiva.
  • stabilisce che lo Stato e le Regioni svolgano attività formative obbligatorie per la promozione della tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi.