CANI-GUIDA E D’ASSISTENZA, ON. BRAMBILLA: “SANZIONI FINO A 5 MILA EURO PER CHI NE VIETA L’INGRESSO O NE RIFIUTA IL TRASPORTO”

Rischierà una sanzione amministrativa fino a 5 mila euro, il doppio del massimo attuale, chiunque impedirà o ostacolerà il trasporto di cani-guida per non vedenti su mezzi pubblici o aperti al pubblico (compresi taxi e NCC) e il loro ingresso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se sarà approvata la proposta di legge dell’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che peraltro estende le stesse garanzie ai cani d’assistenza delle persone disabili e dei pazienti diabetici e ai cani che vengono addestrati per queste finalità.

Il testo è stato presentato oggi in occasione della passeggiata-raduno, a Milano, per la XVIII Giornata nazionale del cane-guida, alla quale l’on. Brambilla ha partecipato. La proposta aggiorna la legge 37 che dal 1974 rende gratuito il trasporto del cane-guida del non vedente e prevede che possa accedere dovunque. “Benché la legge parli chiaro – osserva la parlamentare – non è infrequente il caso di servizi rifiutati o di ostacoli frapposti all’accesso dei cani che accompagnano i non vedenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si tratta di un comportamento inaccettabile dal quale i gestori dei trasporti o i titolari degli esercizi dovrebbero sempre astenersi. Poiché così non è, ritengo opportuno raddoppiare le sanzioni amministrative, nella speranza di dissuadere da queste vergognose condotte. L’Italia, d’altra parte, non ha ancora una normativa nazionale per il settore dei cani d’assistenza alle persone con disabilità, fondamentale per garantire i diritti dei disabili e il benessere dei cani che li aiutano. È dunque opportuno, come primo passo, estendere le previsioni della legge 37 ai cani per disabili fisici e psichici, ai cani per diabetici e ai cani in addestramento per assistere tutte queste categorie di persone. Non vogliamo più – conclude l’on. Brambilla – sentir parlare di atti discriminatori, diretti o indiretti”.


SCHEDA PDL “Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37 in materia di accesso sui mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico di cani guida delle persone non vedenti e che accompagnano persone con disabilità fisiche e psichiche”.

La proposta Brambilla è una “novella” che integra e sostituisce la legge vigente, in questo caso la l. 37/1974, già ritoccata due volte. Estende le previsioni della legge 37 ai cani per disabili fisici e psichici, ai cani per diabetici e ai cani in addestramento per diventare cani guida o d’assistenza e raddoppia le sanzioni a carico dei gestori di servizi di trasporto o degli esercenti che impediscono o ostacolano il trasporto o l’accesso degli animali.

Il testo stabilisce che la persona non vedente, l’ipovedente, la persona con disabilità fisica o psichica e il paziente diabetico hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida o d’assistenza nei viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto privato che esercitano il servizio al pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.

Alle stesse persone è riconosciuto, inoltre, il diritto di accedere con il proprio cane guida o d’assistenza nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Le medesime garanzie su trasporto e accesso valgono anche per gli addestratori dei cani guida e dei cani d’assistenza “muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalle scuole per cani guida e per cani d’assistenza riconosciute”.

Le sanzioni amministrative per chi impedisce o ostacola il trasporto o l’accesso dei cani guida, dei cani d’assistenza e dei cani in addestramento sono raddoppiate, fino a 1.000 euro nel minimo e a 5.000 nel massimo.