Se il patteggiamento non fosse avvenuto il Comune come parte civile avrebbe potuto comunque formulare una richiesta di risarcimento solo dell’eventuale danno di immagine
In relazione al patteggiamento ad una pena di tre anni per l’ex presidente dell’associazione ’“Qua la zampa“ che gestiva il canile comunale ’Il Rifugio’, al termine del procedimento penale a suo carico per peculato, induzione indebita e ricettazione, l’Avvocatura del Comune di Prato sottolinea che innazitutto il Comune, in qualità di parte offesa, ha partecipato attivamente e fattivamente nella fase delle indagini, sia mediante l’audizione dei dipendenti del Servizio Ambiente, sentiti come persone informate sui fatti, sia fornendo alla Procura la documentazione nella propria disponibilità sulla gestione del canile da parte dell’associazione. Inoltre l’Ufficio precisa che ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, il patteggiamento dell’imputato esclude la costituzione di parte civile ( art. 444 cpp , comma II: nel caso di patteggiamento ” Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda”). In altre parole, nel caso di patteggiamento non c’è spazio per l’azione civile nel giudizio penale. La successiva costituzione di parte civile non è stata invece possibile per una questione squisitamente processuale, visto il patteggiamento dell’imputata, prima accordato dalla Procura e poi statuito dal GIP del Tribunale di Prato.
In ogni caso, fa sapere l’Avvocatura, dove la costituzione di parte civile fosse stata possibile, ovvero, se l’imputata non avesse ottenuto il beneficio di una pena sostitutiva attraverso il patteggiamento, il Comune di Prato, quale parte civile avrebbe potuto comunque formulare una richiesta di risarcimento solo dell’eventuale danno di immagine, escludendo invece il danno patrimoniale, il cui vaglio è infatti sottratto alla Giurisdizione del Giudice Ordinario ( penale e civile) ed invece demandato a quello Corte dei Conti.
Come altrettanto noto, infatti, in caso di gestione di un impianto pubblico, il maneggio di denaro qualifica il gestore come “agente contabile”, demandando ogni controversia alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. ( Cass. civ 27.4.2023 n.11186, Corte dei Conti n. 30 del 26/1/2023).
Questo vale ovviamente per qualsiasi azione risarcitoria per il danno patrimoniale patito dall’Ente, che quindi, visto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, non potrà essere promossa in sede civile , dovendosi invece rimettere la controversia davanti alla Corte dei Conti.