Procedimento penale per il canile comunale “Il Rifugio”, il patteggiamento dell’imputata per legge esclude la costituzione del Comune come parte civile

Se il patteggiamento non fosse avvenuto il Comune come parte civile avrebbe potuto comunque formulare una richiesta di risarcimento solo dell’eventuale danno di immagine

In relazione al patteggiamento ad una pena di tre anni per l’ex presidente dell’associazione ’“Qua la zampa“ che gestiva il canile comunale ’Il Rifugio’, al termine del procedimento penale a suo carico per  peculato, induzione indebita e ricettazione, l’Avvocatura del Comune di Prato sottolinea che innazitutto il Comune, in qualità di parte offesa,  ha partecipato  attivamente e  fattivamente nella  fase  delle  indagini, sia  mediante l’audizione dei dipendenti del Servizio Ambiente, sentiti come persone  informate sui fatti, sia fornendo alla  Procura  la documentazione nella propria  disponibilità sulla gestione del canile da parte dell’associazione.  Inoltre l’Ufficio precisa che ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale,    il patteggiamento dell’imputato esclude la costituzione di parte civile  ( art. 444 cpp , comma II:  nel caso di patteggiamento ”  Se vi è costituzione  di parte civile, il giudice  non   decide   sulla  relativa domanda”). In altre  parole,  nel caso di  patteggiamento  non c’è spazio  per  l’azione  civile nel giudizio penale. La successiva costituzione  di parte civile non è stata invece  possibile  per una questione squisitamente  processuale, visto il patteggiamento dell’imputata,  prima accordato dalla Procura e poi  statuito dal GIP  del Tribunale  di Prato.  

In ogni caso, fa sapere l’Avvocatura, dove la costituzione di parte  civile  fosse stata  possibile, ovvero,  se  l’imputata  non avesse   ottenuto  il beneficio di una  pena  sostitutiva attraverso il patteggiamento, il  Comune di  Prato, quale parte civile  avrebbe  potuto comunque formulare  una  richiesta di risarcimento solo dell’eventuale  danno  di immagine, escludendo invece  il danno  patrimoniale, il cui  vaglio  è  infatti sottratto  alla Giurisdizione del Giudice  Ordinario ( penale  e civile)   ed invece  demandato  a  quello  Corte dei  Conti. 

Come  altrettanto noto, infatti,  in caso  di gestione di un  impianto pubblico, il maneggio  di denaro qualifica  il gestore come “agente contabile”, demandando ogni controversia alla  giurisdizione esclusiva  della Corte dei Conti.  ( Cass. civ  27.4.2023  n.11186,  Corte dei Conti   n. 30  del 26/1/2023).

Questo vale  ovviamente per  qualsiasi azione  risarcitoria  per il danno patrimoniale  patito  dall’Ente, che quindi, visto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, non  potrà essere   promossa in sede civile , dovendosi invece rimettere  la controversia davanti alla Corte dei Conti.